Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »; f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole
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all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero del Parlamento europeo »; f) all'articolo 17, il secondo comma è abrogato
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e segreto »; e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; f) all'articolo 17
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atti di ordinaria amministrazione »; f) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente: « Sezione II - Presidente della Regione e Giunta
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collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno; f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste
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Presidente della Regione »; f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: « Il Consiglio regionale è composto dai